Cass. civ. n. 2851 del 13 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Il provvedimento pronunciato in forma di ordinanza con il quale il giudice di appello (in controversia soggetta al rito del lavoro) dichiari l'improcedibilità dello stesso per la mancata comparizione dell'appellante, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, con conseguente ricorribilità in cassazione e obbligo della pronunzia sulle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c.