Cass. civ. n. 5590 del 19 marzo 2004
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, qualora venga disposto il rinvio d'ufficio della udienza di discussione del giudizio di appello, di tale rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria a tutte le parti costituite, a meno che tale rinvio non venga effettuato alla prima udienza immediatamente successiva a quella, non tenuta, in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa; la sentenza emessa dal giudice d'appello all'udienza di rinvio tenutasi pur in difetto di comunicazione, e alla quale non tutte le parti siano comparse, è affetta da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio.