Cass. civ. n. 8206 del 29 aprile 2004
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, le nullità del patto compromissorio, menzionate nell'art. 829, primo comma, n. 1, c.p.c., non sono solo quelle che derivano da vizi di forma estrinseca, ma comprendono anche quelle che traggono origine dai limiti di compromettibilità della controversia e da ogni altra ipotesi di nullità, annullabilità o inefficacia che determini l'insussistenza – originaria o sopravvenuta – della volontà contrattuale delle parti, la quale costituisce il fondamento della potestà decisoria degli arbitri, dovendosi la nozione di nullità di cui alla norma citata riferire a tutti i casi di radicale inidoneità del negozio compromissorio a produrre i suoi effetti. In tali ipotesi, il giudice dell'impugnazione, ravvisata la carenza di detta potestà decisoria, si limita a dichiarare la nullità del lodo e si astiene dal passare alla fase rescissoria del giudizio, senza alcun pregiudizio per le parti, che restano libere di riproporre le loro domande nella sede che ritengano più opportuna.