Cass. civ. n. 10598 del 19 maggio 2005
Testo massima n. 1
Esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito, nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso. (Nella specie, trattavasi del deposito di una memoria illustrativa del ricorso – qualificata dalla Corte di cassazione come intervento – da parte di una banca, la quale era subentrata, in quanto conferitaria dell'azienda bancaria di altro istituto di credito, parte del giudizio e ricorrente per cassazione, nel contenzioso attivo e passivo relativo ai rapporti bancari correnti del dante causa, tra cui quello oggetto di controversia).
Testo massima n. 2
Il ricorrente che in sede di legittimità denunci che, contro le risultanze testuali ricavabili dalla prova documentale, il giudice di merito è incorso in errore traducentesi in vizio della motivazione, ha l'onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare con chiarezza il documento ed il passo dello stesso sul quale si sarebbe determinata l'erronea valutazione.