Cass. civ. n. 9899 del 11 maggio 2005

Testo massima n. 1


Non configura una nuova eccezione ma un'ulteriore difesa, come tale esclusa dal divieto di cui all'art. 437 c.p.c., la deduzione in appello da parte del datore di lavoro – nell'ambito di una controversia relativa alla legittimità dell'apposizione del termine nel contratto di lavoro – della legittimità del contratto sulla base dell'art. 1, lett. c), della legge n. 230 del 1962, laddove in primo grado lo stesso datore aveva invocato l'art. 23 della legge n. 56 del 1987, atteso che la disciplina del contratto a termine delineata dalle due suddette leggi costituisce un sistema unico, in cui la disciplina dettata dalla seconda opera sul medesimo piano di quella generale dettata dalla prima legge.

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