Cass. civ. n. 15557 del 7 luglio 2006

Testo massima n. 1


Il giudice d'appello, che è giudice del merito, è tenuto a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d'ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

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