Cass. civ. n. 5400 del 13 marzo 2006

Testo massima n. 1


In tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., richiamato dell'art. 370 secondo comma stesso codice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso perché assolutamente privo di deduzioni giuridiche contrarie al ricorso, che la parte si riservava di esporre successivamente in memoria, ed anche la memoria depositata in seguito, atteso il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 370 c.p.c. che, impregiudicata la facoltà della parte di partecipare alla discussione orale, subordina la possibilità di presentare memorie all'ammissibilità del controricorso, cui quelle memorie si ricollegano al fine proprio ed esclusivo di illustrazione delle difese già svolte).

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