Cass. civ. n. 3723 del 19 febbraio 2007
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La questione di giurisdizione, per sua natura, trascende l'interesse particolare dei contendenti, anche nell'ipotesi in cui la questione sia sottoposta alle Sezioni Unite mediante ricorso per conflitto di giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, onde i poteri cognitivi della Cassazione, nell'esame di essa, debbono estendersi agli accertamenti di fatto, come desumibili dagli atti del giudizio.
Testo massima n. 2
La fattispecie, qualificabile come "occupazione usurpativa", ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, è costituita da un comportamento di fatto dell'amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, che è ravvisabile anche per i terreni nei quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, da aree legittimamente occupate: essa costituisce un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi, onde l'azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Dichiara giurisdizione, T.A.R. Catania, 21 luglio 2005).