Cass. civ. n. 18844 del 9 luglio 2008
Testo massima n. 1
Venuta meno una parte e subentrati gli eredi nel corso del giudizio di appello, la controversia è da considerare scindibile in più cause e, qualora solo alcuni degli eredi propongano tempestivo ricorso per cassazione, l'atto depositato dagli altri qualificandolo come “atto di intervento adesivo dipendente” – non avente tale natura poiché proveniente da soggetti aventi la qualità di parte e, quindi, legittimati ad impugnare autonomamente la sentenza d'appello – costituisce un ricorso per cassazione, motivato per relationem a quello proposto tempestivamente dai litisconsorzi, ed è inammissibile se depositato tardivamente (nella specie in prossimità dell'udienza di discussione).
Testo massima n. 2
Il deposito, unitamente al ricorso (anche incidentale) per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata, è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369, n. 2, cod. proc. civ. non consideri espressamente tale ipotesi, onde, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, depositando solo la copia autentica di quest'ultima, ma muovendo censure anche riguardo alla prima, il ricorso va, limitatamente a questa, dichiarato improcedibile.