Cass. civ. n. 23765 del 17 settembre 2008

Testo massima n. 1


Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

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