Cass. civ. n. 25014 del 10 ottobre 2008
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione contro gli infortuni comprensiva dell'evento morte, quando il pagamento dell'indennizzo al beneficiario presupponga l'accertamento di fatti (nella specie, le cause della morte ) già all'esame del giudice penale, è facoltà delle parti procrastinare consensualmente l'esigibilità del diritto all'indennizzo sino alla definizione del processo penale, con la conseguenza che prima di tale momento non decorre la prescrizione del suddetto diritto.