Cass. civ. n. 25014 del 10 ottobre 2008

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione contro gli infortuni comprensiva dell'evento morte, quando il pagamento dell'indennizzo al beneficiario presupponga l'accertamento di fatti (nella specie, le cause della morte ) già all'esame del giudice penale, è facoltà delle parti procrastinare consensualmente l'esigibilità del diritto all'indennizzo sino alla definizione del processo penale, con la conseguenza che prima di tale momento non decorre la prescrizione del suddetto diritto.

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