Cass. civ. n. 19089 del 2 settembre 2009

Testo massima n. 1


In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario (nella specie a norma dell'art. 5, comma quarto, della tariffa professionale approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.

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