Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3407 del 13 ottobre 1976

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3407 del 13 ottobre 1976

Testo massima n. 1

In tema di contratti richiedenti la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio del documento difettante della sottoscrizione di una delle parti, fatta con il proposito di far valere il negozio in esso contenuto, può sopperire a detta mancanza solo qualora avvenga ad opera di quella parte, non anche degli eredi. Infatti, il destinatario della dichiarazione contrattuale sottoscritta dall’altra parte, fino a che non sottoscriva anch’egli il documento, e comunque compia detto atto equipollente della sottoscrizione, non acquisisce dalla dichiarazione medesima alcun diritto suscettibile di trasmissione.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze