Cass. civ. n. 4553 del 25 febbraio 2010

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, determinando l'apertura di una fase incidentale nell'ambito del giudizio nel corso del quale è stato proposto, va notificato presso il procuratore della controparte costituito in giudizio; tuttavia, la notifica alla parte personalmente non dà luogo alla sua inammissibilità, trattandosi di atto nullo e non inesistente, con la conseguente sanatoria della nullità, ove la controparte si sia costituita, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

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