Cass. civ. n. 15709 del 18 luglio 2011
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità civile, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in relazione ai danni subiti da un'allieva infortunatasi a scuola nel corso della lezione di educazione fisica durante un esercizio ginnico, non avevano compiutamente valutato la possibilità dell'insegnante di avvedersi dell'anomalia nell'esecuzione dell'esercizio e di intervenire per evitare od attenuare le conseguenze dell'errore dell'allieva).
Testo massima n. 2
In tema di responsabilità solidale dello Stato e degli enti pubblici per il risarcimento dei danni causati dai propri dipendenti nell'esercizio delle loro attribuzioni ex art. 28 Cost., la responsabilità dell'Amministrazione è subordinata all'accertamento della responsabilità del dipendente, per cui l'impugnazione di un capo della sentenza con gli altri collegato, da qualunque parte e in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera sentenza nei confronti di tutte le parti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause "inscindibili", ma si estende anche a quelle "tra loro dipendenti".