Cass. civ. n. 17272 del 12 agosto 2011
Testo massima n. 1
Nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali aventi ad oggetto l'omesso pagamento di contributi, non costituisce motivo di nullità la circostanza che il giudice, nel corso dell'assunzione della prova, abbia liberamente interrogato i testi indicati dalle parti (nella specie il lavoratore, i cui contributi erano stati omessi), chiedendo chiarimenti in ordine ai fatti esposti dalle stesse od anche - salvo espressa opposizione delle parti motivate da una concreta violazione del loro diritto di difesa - estendendo la prova a nuove circostanze ritenute rilevanti trattandosi di facoltà spettanti al giudice, fermo restando ch le eventuali nullità relative alla deduzione, tempestività, ammissione e assunzione della prova testimoniale debbono essere tempestivamente eccepite, rimanendo sanate ove l'atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione della parte che vi ha assistito.