Cass. civ. n. 23302 del 9 novembre 2011

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all'esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso; tale sindacato è esercitabile dalla S.C. anche quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di fare ricorso a quella speciale forma di giurisdizione di merito che è la giurisdizione di ottemperanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza di un giudicato di annullamento del conferimento di funzioni direttive a seguito di una procedura concorsuale, aveva ordinato al Cons. Sup. della Magistratura di rinnovare "ora per allora" il procedimento di valutazione di magistrati concorrenti già in pensione).

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