Cass. civ. n. 682 del 18 gennaio 2012

Testo massima n. 1


Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 c.p.c. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE