Cass. civ. n. 18827 del 7 agosto 2013

Testo massima n. 1


Il trasferimento del lavoratore giustificato da esigenze relative ad una riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione (nella specie, la perdita di una gara d'appalto e il conseguente smobilizzo del cantiere) si pone come momento inevitabile nel processo di riorganizzazione, che deve necessariamente precedere, e non seguire, il nuovo assetto finale dell'impresa; di conseguenza, non è necessario che l'avvenimento giustificativo del provvedimento di trasferimento - ossia l'inutilizzabilità della prestazione nella sede di provenienza - sussista al momento dell'adozione della misura, mentre deve ritenersi legittimo e giustificato il trasferimento disposto in vista del futuro riassetto aziendale anche se tale riassetto sopravvenga in un momento successivo.

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