Cass. civ. n. 4129 del 21 marzo 2003

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 1362 c.c., l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro è necessaria valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato legittima l'interpretazione giudiziale che, in una fattispecie relativa a un contratto di appalto di pulizie, recante una discordanza tra il corrispettivo indicato come importo globale dell'appalto e quello ottenuto sommando le singole «voci» relative alle varie attività che lo componevano, ha escluso l'errore materiale anche sulla base del contegno dei contraenti posteriore alla conclusione dell'accordo).

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