Cass. civ. n. 2067 del 16 luglio 1973

Testo massima n. 1


L'art. 1362 c.c., nel prescrivere in sede di interpretazione contrattuale che il giudice ai fini della individuazione della comune intenzione delle parti debba valutare il loro comportamento complessivo, richiede non la valutazione di ogni singolo atto posto in essere dalle medesime, ma la considerazione globale della loro condotta in relazione agli elementi di fatto che possono avere importanza per l'interpretazione del contratto.

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