Cass. civ. n. 26166 del 12 dicembre 2014
Testo massima n. 1
Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell'acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave.