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Art. 1993 — Eccezioni opponibili

Art. 1993 — Eccezioni opponibili

Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità [ 2, 414 ss. ] o di rappresentanza [ 1387 ] al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo [ 2014; 21 l.camb. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6275/2004

L’art. 21 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacché l’astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale. Nei rapporti diretti tra le parti, e quindi anche nel rapporto di traenza del titolo accettato, quest’ultimo ha invece valore di mera promessa di pagamento, e come tale comporta una mera inversione processuale dell’onere della prova della sussistenza del credito.

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Cass. civ. n. 1058/2001

L’eccezione attinente alla sottoscrizione cambiaria, perché non conforme all’art. 8 della legge cambiaria, costituisce una tipica eccezione di forma per difetto di uno dei requisiti essenziali di contenuto — forma elencati nell’art. 1 della stessa legge; come tale, essa, a norma dell’art. 1993 c.c., è opponibile al possessore del titolo, essendo irrilevante, dato il carattere reale dell’eccezione, lo stato soggettivo di buona fede del possessore.

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Cass. civ. n. 8392/1997

L’assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore, esso può essere convertito dal possessore in titolo all’ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli ii titolo. In quest’ultima ipotesi la persona formalmente indicata come prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione e ha ricevuto l’assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione, e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali di cui all’art. 25 della legge sugli assegni.

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Cass. civ. n. 2814/1995

Il rilascio di pagherò cambiari si concreta nell’assunzione di un’obbligazione cartolare, avente disciplina diversa da quella che discende dal rapporto fondamentale, cui però rimane legata, nel rapporto diretto tra emittente e prenditore o tra girante e immediato giratario; l’insussistenza del rapporto causale toglie effetto alla pretesa creditoria cartolare, in base alle norme generali degli artt. 1992 e 1993 c.c. e dell’art. 21 l. camb., nei limiti in cui la relativa eccezione, avente natura personale, possa essere opposta al portatore del titolo.

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Cass. civ. n. 1126/1993

Nei rapporti tra emittente e prenditore della cambiale opera una presunzione iuris tantum di esistenza e liceità della causa del negozio per cui incombe sempre al debitore cambiario l’onere di provare le eccezioni relative al momento causale anche quando il creditore abbia fatto riferimento al rapporto fondamentale, non comportando questo riferimento, in sé e per sé considerato, inversione dell’onere della prova; conseguentemente, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, spetta all’opponente che intende contestare il credito l’onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l’efficacia dei titoli stessi.

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Cass. civ. n. 3033/1987

In virtù dei principi di astrattezza e letteralità dei titoli di credito, l’accordo, esplicito o implicito, intercorso tra girante e giratario per cui tra loro si convenga che, pur in presenza di una girata piena, il giratario assume solo la qualità di mandatario come se fosse giratario per l’incasso, non può essere opposto al giratario stesso dal debitore che deve pagare in via di regresso. Pertanto, l’emittente o uno dei successivi giranti di un assegno bancario non possono, nei confronti del prenditore, sollevare eccezioni relative alla sua legittimazione ad agire in regresso, se si tratta di eccezioni fondate non su quanto risulta dal titolo, ma su asseriti rapporti extracartolari, in base ai quali l’ultimo giratario dovrebbe ritenersi solo mandatario del girante, per l’incasso del titolo.

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Cass. civ. n. 4607/1983

In considerazione dell’esistenza di una agevole circolazione dei titoli cambiari, fondata sul carattere astratto e formale degli stessi, e tenuta presente l’espressa previsione di una loro lecita e valida emissione «in bianco», il debitore cambiario non può contestare al terzo, che figura prenditore in virtù dell’avvenuto riempimento di un titolo rilasciato «in bianco», la regolarità e l’efficacia formale del titolo se non con precise prove circa la violazione dei relativi patti, senza che peraltro il prenditore debba dimostrare il rapporto causale in base al quale ne sia venuto in possesso, ovvero che possano trovare applicazione le previsioni legislative riguardanti la cessione del credito cambiario.

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Cass. civ. n. 6431/1981

L’art. 1993 c.c., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito all’avverbio «scientemente» contenuto nell’art. 21 della stessa legge quello «intenzionalmente», va inteso nel senso che affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l’acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest’ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. La prova dell’intenzionalità, che fa carico al debitore, non può considerarsi immanente nel mero fatto dell’accettazione in pagamento di un titolo scaduto.

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