Cass. civ. n. 2858 del 19 luglio 1975

Testo massima n. 1


Una dichiarazione diretta, dopo la conclusione del contratto, da un contraente all'altro, e da quest'ultimo accolta senza dissenso, ben può essere utilizzata dal giudice del merito, ai sensi dell'art. 1362 secondo comma c.c., come criterio suppletivo per la determinazione della comune intenzione delle parti, e per la conferma o meno del convincimento tratto dall'esame dei patti contrattuali.

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