Cass. civ. n. 3205 del 18 marzo 1995
Testo massima n. 1
Le operazioni collegate all'interpretazione dei contratti possono scomporsi, da un punto di vista strutturale, in varie fasi consistenti, la prima, nella ricerca della comune volontà dei contraenti, la seconda nella descrizione del modello della fattispecie giuridica e, l'ultima, nel giudizio sulla rilevanza giuridica qualificante degli elementi di fatto concretamente accertati. Soltanto le ultime due fasi, risolvendosi nell'applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità, mentre la prima, configurando un tipo di accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito, è sindacabile in cassazione soltanto per difetto di motivazione.