Cass. civ. n. 23224 del 15 novembre 2016

Sezione Unite

Testo massima n. 1


In tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione - l'una del giudice ordinario e l'altra del giudice amministrativo - emessa con decisioni di piena cognizione, sicchè il conflitto è inammissibile ove anche una sola di esse sia stata pronunciata in sede cautelare. (Nella specie, si è ritenuto inammissibile il regolamento di giurisdizione, sollevato d'ufficio dal TAR, in un giudizio ivi riassunto dopo che il giudice ordinario, si era dichiarato carente di giurisdizione a conoscere un ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso l'inerzia del comune su alcune richieste di emissione di ordinanza ex art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267 del 2000).

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