Cass. pen. n. 2832 del 10 dicembre 1965

Testo massima n. 1


Per l'estradizione del cittadino straniero dall'Italia allo Stato estero richiedente è necessario che il fatto costituisca reato secondo la legislazione di entrambi gli Stati, ma non occorre che nei due ordinamenti sia identica la figura giuridica del reato stesso; e neppure è necessario che la persona offesa abbia proposto querela, quando questa sia richiesta dall'ordinamento italiano, ma non da quello straniero, per la procedibilità del reato. L'estradizione del cittadino straniero dall'Italia può essere concessa anche quando il reato, secondo la legge italiana, sia da considerare estinto per amnistia.

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