Cass. pen. n. 772 del 17 aprile 1970

Testo massima n. 1


I delitti contro l'onore concorrono materialmente con la contravvenzione di turpiloquio preveduta dall'art. 726 c.p. se l'offesa viene fatta in luogo pubblico o aperto al pubblico con linguaggio contrario alla decenza, in quanto il fatto lede contemporaneamente due distinti beni giuridici.

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