Cass. pen. n. 772 del 17 aprile 1970
Testo massima n. 1
I delitti contro l'onore concorrono materialmente con la contravvenzione di turpiloquio preveduta dall'art. 726 c.p. se l'offesa viene fatta in luogo pubblico o aperto al pubblico con linguaggio contrario alla decenza, in quanto il fatto lede contemporaneamente due distinti beni giuridici.