Cass. pen. n. 1768 del 4 marzo 1981

Testo massima n. 1


La querela, in quanto atto processuale di natura negoziale, il cui contenuto va interpretato non in senso letterale, ma in base alla concreta volontà del querelante, desunta anche da elementi e comportamenti successivi collegabili a quella manifestazione di volontà, non richiede necessariamente, per la sua validità, l'esatta indicazione delle generalità del colpevole, essendo sufficiente che contenga l'inequivoca manifestazione della volontà del proponente che si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se ancora ignoto o non perfettamente identificato, e si accerti la sua responsabilità in ordine ai fatti che formano oggetto dell'istanza di punizione.

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