Cass. pen. n. 8695 del 9 ottobre 1981
Testo massima n. 1
La contravvenzione di molestia o disturbo alle persone non può ritenersi elemento costitutivo del reato di ingiuria, in quanto per la realizzazione di tale fattispecie criminosa non è richiesto un comportamento pressante e tale da interferire nella sfera della libertà e della quiete del soggetto passivo.