Cass. pen. n. 460 del 17 gennaio 1984

Testo massima n. 1


Lo stato di senilità non può considerarsi alla stregua di un'infermità capace di produrre un turbamento patologico nel processo intellettivo o volitivo, a meno che assuma caratteristiche cliniche speciali, come la demenza senile, le forme paranoidi o altre forme morbose rilevanti ai fini dell'infermità mentale.

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