Art. 89 – Codice penale – Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere , risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita [95, 108 2, 148, 219; c.p.p. 70, 305, 507].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34387/2024
In tema di sicurezza sul lavoro, la nozione di cantiere, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, deve essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Cass. civ. n. 33705/2024
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).
Cass. civ. n. 33336/2024
In tema di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, l'aggravante del fatto commesso in danno di persona "tossicodipendente" di cui all'art. 4, n. 7-bis, legge 20 febbraio 1958, n. 75, è configurabile non solo con riguardo a soggetto di cui sia stata clinicamente accertata tale condizione, ma anche a quello stabilmente dedito al consumo di droga e perciò disposto, per procurarsela, a concedersi sessualmente a chi è in grado di offrirla ovvero a prostituirsi.
Cass. civ. n. 30589/2024
La disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420 bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022.
Cass. civ. n. 25935/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. civ. n. 21065/2024
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacità di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia).
Cass. civ. n. 20520/2024
In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell'art. 89, comma 2, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest'ultimo e il giudice penale nell'applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l'oggetto della causa, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle "non necessarie alla difesa", pur se ad essa non estranee, mentre per "offese che concernono l'oggetto della causa", di cui all'art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.
Cass. civ. n. 16131/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).
Cass. civ. n. 4613/2024
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che osta all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il "favor oppositionis").
Cass. civ. n. 49315/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 46690/2023
In tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, collocandosi la menzionata disposizione tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, ove la sentenza oggetto d'impugnativa sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, è necessario lo specifico mandato in essa previsto per proporre ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 46482/2023
In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).
Cass. civ. n. 43718/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine.
Cass. civ. n. 41858/2023
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame).
Cass. civ. n. 41309/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia").
Cass. civ. n. 38442/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.
Cass. civ. n. 37789/2023
In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 29321/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare dell'adempimento previsto, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e, pertanto, non applicabile analogicamente alle impugnazioni cautelari.
Cass. civ. n. 28743/2023
In tema di vizio parziale di mente, il riconoscimento, nel giudizio di appello, della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. preclude la possibile valutazione della stessa circostanza anche ai fini della riduzione della misura della pena base, determinandosi, altrimenti, la violazione del limite massimo di riduzione della pena fissato dalla legge. (Conf.: n. 2355 del 03/12/1971, dep. 1972,
Cass. civ. n. 22659/2023
In tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso.
Cass. civ. n. 22140/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.
Cass. civ. n. 20899/2023
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto.
Cass. civ. n. 10611/2023
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tal sede.
Cass. civ. n. 3365/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.
Cass. civ. n. 2468/2023
Qualora i finanziamenti complessivamente erogati o garantiti dalla società partecipante superino il rapporto di quattro ad uno rispetto al patrimonio netto contabile, la disciplina degli artt. 44, 89 e 98 (quest'ultimo nel testo "ratione temporis" vigente) del TUIR - volta a scoraggiare il fenomeno della sottocapitalizzazione - prevede due diversi effetti: per la società partecipata che ha ricevuto il finanziamento, l'indeducibilità degli interessi eccedenti (comprensivi di quelli corrisposti alla partecipata e di quelli corrisposti a terzi ma in ragione di rapporti garantiti dalla partecipante); per la società partecipante che ha erogato o garantito il finanziamento, l'irrilevanza degli interessi percepiti (cioè, riferiti ai soli finanziamenti erogati, con esclusione di quelli garantiti), per il 95 per cento del loro ammontare, alla formazione del reddito, nonché la loro assoggettabilità al medesimo regime fiscale previsto dall'art. 44 TUIR per i dividendi.
Cass. civ. n. 2323/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. (In motivazione la Corte ha precisato che non è invece necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza).
Cass. civ. n. 17496/2022
L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo è stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).
Cass. pen. n. 36323/2022
La premeditazione può risultare incompatibile con il vizio parziale di mente solo quando consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, tale che il proposito criminoso coincida con un'idea fissa ossessiva rientrante nel quadro sintomatologico di quella specifica patologia.
Cass. pen. n. 1080/2021
Il riconoscimento del vizio parziale di mente non è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo esse presupposti logico-giuridici diversi ed operando su piani differenti, purché le plurime diminuzioni di pena siano fondate su fatti e motivi diversi.
Cass. pen. n. 9311/2018
Nell'ipotesi di reato commesso da soggetto a capacità diminuita, l'indagine sulla sussistenza del dolo specifico va compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace, e cioè avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente.
Cass. pen. n. 50196/2018
Ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen., l'infermità mentale non costituisce uno stato permanente, ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base del precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento, sia pure relativo a fatti commessi nel medesimo periodo temporale di quello che forma oggetto del giudizio.
Cass. pen. n. 33463/2018
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.
Cass. pen. n. 27086/2017
Non sussiste incompatibilità tra la recidiva ed il vizio parziale di mente, in quanto quest'ultimo non impedisce di rinvenire nella condotta dell'agente l'elemento soggettivo del dolo.
Cass. pen. n. 17606/2016
Nell'ipotesi di accertato grave disturbo della personalità, funzionalmente collegato all'agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità di volere, l'accertamento della circostanza aggravante della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa.
Cass. civ. n. 25608/2013
La premeditazione può risultare incompatibile con il vizio parziale di mente nella sola ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, nel senso che il proposito coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che una sindrome paranoide tale da rendere l'imputato infermo di mente potesse escludere la premeditazione).
Cass. pen. n. 25608/2013
La premeditazione può risultare incompatibile con il vizio parziale di mente nella sola ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, nel senso che il proposito coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che una sindrome paranoide tale da rendere l'imputato infermo di mente potesse escludere la premeditazione).
Cass. pen. n. 15571/2013
Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. in quanto i due particolari motivi (abietti o futili) non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito).
Cass. pen. n. 17305/2011
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, nessun rilievo può assumere la presenza, in capo all'autore della condotta delittuosa, di un generico stato di agitazione determinato da una crisi di astinenza dall'abituale consumo di sostanze stupefacenti, e non accompagnato da una grave e permanente compromissione delle sue funzioni intellettive e volitive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la su descritta condizione integra gli estremi di uno stato emotivo e passionale, valutabile nella determinazione del trattamento sanzionatorio).
Cass. pen. n. 40812/2010
Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilità, è una circostanza inerente alla persona del colpevole ed è pertanto soggetto al giudizio di comparazione, che ha carattere unitario.
Cass. pen. n. 21405/2009
L'attenuante della provocazione è incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente nei casi in cui vi sia sostanziale coincidenza tra lo stato d'ira e l'infermità mentale o quest'ultima abbia avuto preponderante incidenza sul primo.
Cass. pen. n. 36190/2007
In tema di imputabilità, il disturbo della personalità, per rilevare ai fini del vizio parziale di mente, deve influire concretamente sul motivo e la decisione che conducono alla commissione del reato. Ne consegue che, in relazione a un soggetto che soffra di un disturbo di mancanza di controllo degli impulsi, la valutazione del ruolo della patologia, anche ai fini della determinazione della pena, richiede l'analisi delle condotte poste in essere con riferimento al grado della loro riprovevolezza, morale e giuridica, per stabilire fino a che punto tale valenza possa, anche in un soggetto con diminuite capacità di controllo degli impulsi, esercitare una funzione di freno. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da errori la pronunzia di merito che, nonostante il riconosciuto vizio parziale di mente, ha condannato l'imputato dello stupro continuato ai danni della figlia minorenne ad una pena molto limitatamente ridotta in considerazione delle azioni compiute, le quali - nella loro evidente gravità - avrebbero dovuto attivare l'inibizione anche in un soggetto portatore della patologia mentale accertata nel colpevole).
Cass. pen. n. 19248/2005
La diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo, che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito i quali, pur avendo accertato la sussistenza di un vizio parziale di mente dell'imputato, avevano negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'elevata gravità della condotta da questi posta in essere, consistita in reiterate molestie anche di carattere sessuale — ai danni di una giovane donna, di natura simile ad altri specifici precedenti penali).
Cass. pen. n. 24614/2003
In tema di imputabilità, le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze celebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità. Ne consegue che esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali.
Cass. pen. n. 22765/2003
In tema di imputabilità, gli articoli 88 e 89 c.p. - che disciplinano rispettivamente l'infermità totale e parziale di mente, quali cause che escludono o diminuiscono la capacità di intendere e di volere - postulano l'esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico che incide sui processi volitivi e intellettivi della persona oppure di anomalie psichiche che, seppure non classificabili secondo precisi schemi nosografici, perché sprovviste di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensità, da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere del colpevole. Ne consegue che una condizione di perturbamento psichico transitoria, di natura non patologica, dovuta ad una sindrome ansiosa depressiva, non essendo destinata ad incidere sulla capacità di intendere e di volere, non è in grado di compromettere l'imputabilità dell'imputato. (Contrasto segnalato con relazione n. 74 del 2003).
Cass. pen. n. 9202/2001
In ipotesi di reato commesso da un seminfermo di mente va comunque accertata la sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che quest'ultimo non è incompatibile con il vizio parziale di mente, residuando pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione può avere rilevanza nei reati a dolo specifico, ma non in quelli caratterizzati dal dolo generico.
Cass. pen. n. 1078/1998
In tema di imputabilità, in mancanza di una infermità o malattia mentale, o comunque di una alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica, le alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi disturbi della personalità non acquistano rilievo per escludere o ridurre l'imputabilità: l'eventuale difetto di capacità intellettiva e/o volitiva che ne deriva rimane priva di rilevanza giuridica.
Cass. pen. n. 967/1998
Gli stati emotivi o passionali, per loro stessa natura, sono tali da incidere, in modo più o meno massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente senza che ciò, tuttavia, per espressa disposizione di legge, possa escludere o diminuire l'imputabilità, occorrendo a tal fine un quid pluris che, associato allo stato emotivo o passionale, si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure in natura transeunte e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica. L'esistenza o meno di detto fattore va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, tuttavia, nella vigenza dell'attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai spingersi al punto di attribuire carattere di “infermità” (come tale rilevante, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., ai fini della esclusione e della riduzione della capacità d'intendere e di volere), ad alterazioni transeunti della sfera psico-intellettiva e volitiva che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi o passionali di cui si sia riconosciuta l'esistenza.
Cass. pen. n. 10422/1997
La malattia di mente rilevante per l'esclusione o per la riduzione dell'imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell'agente; di conseguenza deve ritenersi sussistente la capacità di intendere e di volere in un soggetto affetto solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalità.
Cass. pen. n. 8972/1997
In tema di imputabilità, sussiste compatibilità tra il vizio parziale di mente ed il dolo, poiché i due concetti operano su piani diversi ed è la stessa legge che concepisce la compatibilità del funzionamento dell'intelligenza e della volontà — cui va ricondotto il dolo — con una parziale infermità di mente. (Nella fattispecie è stata ritenuta la compatibilità tra il vizio parziale di mente ed il dolo eventuale).
Cass. pen. n. 5924/1995
L'accertamento della capacità di intendere e di volere di chi è affetto da intossicazione cronica da alcool spetta al giudice indipendentemente da ogni onere probatorio a carico dell'imputato, una volta che questi abbia allegato documentazione attestante il suo etilismo cronico.
Cass. pen. n. 3633/1995
Sussiste piena compatibilità logica e giuridica tra ritenuta intensità del dolo e riconoscimento del vizio parziale di mente. Tra la diminuente del vizio parziale di mente, che attiene alla capacità di intendere e di volere ed all'imputabilità, e la intensità del dolo, considerata come grado rilevante della determinazione a conseguire il proposito criminoso, esiste infatti autonomia concettuale, posto che la prima riguarda la sfera psichica del soggetto ed il momento formativo della volontà, mentre la seconda concerne il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l'obiettivo considerato.
Cass. pen. n. 4954/1993
In tema di imputabilità, gli artt. 88 e 89 c.p. postulano una infermità di tale natura e intensità da compromettere seriamente i processi conoscitivi e volitivi della persona, eliminando o attenuando la capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonché di determinarsi in modo autonomo. Le infermità che influiscono sulla imputabilità sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche. Queste ultime sono contraddistinte da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità, come accade invece per il vasto gruppo delle «abnormità psichiche», quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non rilevanti ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p. Ne consegue che, quando a causa di una situazione conflittuale dovuta a particolari tensioni psichiche si determini un'accentuazione di alcuni tratti del carattere del soggetto, inducendolo, come avviene nelle reazioni «a corto circuito», a tenere una condotta animale, non si può certamente parlare di malattia di mente, sicché la disposizione cui occorre riferirsi è quella di cui all'art. 90 c.p.
Cass. pen. n. 8771/1992
La premeditazione non è incompatibile con il vizio parziale di mente, in quanto anche un seminfermo di mente può essere capace di concepire un atteggiamento psicologico e volitivo più o meno fermo e di subire, opponendovi una diversa resistenza, valide controspinte al delitto. Anche un seminfermo di mente può essere dunque capace di agire sia con dolo d'impeto che con dolo di proposito, e l'unica ipotesi in cui è riscontrabile incompatibilità tra la circostanza aggravante e la diminuente è quella in cui la malattia che provoca la diminuita imputabilità ha diretta incidenza sul processo intellettivo o volitivo, tanto da identificarsi con esso.
Cass. pen. n. 2268/1992
Non sussiste incompatibilità concettuale tra la circostanza aggravante della premeditazione e vizio parziale di mente operando la prima sul piano del dolo ed il secondo sull'imputabilità. Ciò però non esclude che sul piano concreto, si verifichi siffatta incompatibilità tutte le volte che si riscontri che la malattia mentale incida sulle capacità critiche determinando la fissazione dell'ideazione, senza possibilità del sorgere di quel conflitto interiore tra spinte al delitto e controspinte inibitorie, che costituisce il fondamento del maggiore disvalore della condotta e dell'aggravamento di pena. È questo un accertamento di fatto, collegato alla tipologia e gravità della patologia, che sfugge a censure di legittimità quando sia adeguatamente e logicamente motivato.
Cass. pen. n. 11394/1991
La premeditazione è, in linea generale, compatibile con la seminfermità mentale. Il vizio parziale di mente può, tuttavia, portare ad escludere la premeditazione, quando attraverso la disamina e la valutazione critica della perizia psichiatrica e di tutti gli elementi in suo possesso, il giudice accerti che la diminuita capacità di intendere e di volere dell'agente ha influito, in modo determinante, sul modo di essere del suo atteggiamento psicologico, sotto il profilo della consapevole e voluta persistenza nel tempo della volontà criminosa e della sua capacità di comprendere il significato dei propri atti e di superare attraverso la revisione critica e la riflessione, le spinte criminogene, che si identificano con i caratteri e l'essenza dell'infermità, debitamente accertati.
Cass. pen. n. 7523/1991
Affinché possa riconoscersi una imputabilità ridotta per vizio parziale di mente, ai sensi dell'art. 89 c.p., occorre che la capacità di intendere (intesa nel senso di una corretta rappresentazione del mondo esterno e degli effetti della propria condotta) e/o quella di volere (intesa nel senso di una efficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione) siano scemate grandemente, senza essere escluse, a cagione di una infermità mentale (avente accezione più ampia di quella di malattia mentale) dipendente da un'alterazione patologica insediatasi anche non stabilmente nel soggetto. Conseguentemente non valgono a ridurre l'imputabilità né a costituire vizio parziale di mente, gli stati emotivi e passionali (esclusi dall'art. 90 c.p.) né le anomalie del carattere le quali, pur incidendo sul comportamento, non alterano le capacità di rappresentazione o di autodeterminazione.
L'inesistenza di uno stato morboso e la presenza di semplici manifestazioni di tipo nevrotico - depressive, di disturbi della personalità, comunque prive di un substrato organico come la semplice insufficienza mentale, non sono idonee a dare fondamento ad un giudizio di infermità mentale, indispensabile pure ai fini del vizio parziale di mente.
Cass. pen. n. 3262/1991
Il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato.
Cass. pen. n. 16597/1990
La diminuente del vizio parziale di mente, prevista dall'art. 89 c.p., è compatibile con la sussistenza del dolo. Infatti non vi è contrasto fra l'ammettere la seminfermità di mente ed il ritenere provato il dolo — la coscienza e la volontà, cioè, sebbene diminuite — dal momento che è la stessa legge che concepisce la compatibilità del funzionamento dell'intelligenza e della volontà con il vizio parziale di mente.
Cass. pen. n. 14154/1989
Lo stato di tossicodipendenza non integra il vizio parziale di mente, ove non sia provato che il soggetto sia affetto da intossicazione cronica da sostanze stupefacenti che abbia prodotto un'alterazione psichica permanente.
Cass. pen. n. 13852/1989
Il giudice, una volta accertato l'elemento intenzionale del reato, risultante dalla volontà dell'agente e dalla rappresentazione dell'evento da parte del medesimo, non è tenuto, se l'imputato è seminfermo di mente, ad alcuna particolare indagine sul dolo, che non resta escluso dal vizio parziale di mente. Infatti, mentre quest'ultimo attiene alla imputabilità del soggetto, il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta verso l'evento ed appartiene alla struttura del reato, di cui costituisce elemento attuale ed operante ed attiene alla colpevolezza, la cui analisi presuppone il superamento logico di quella sulla imputabilità e non può ulteriormente essere influenzata da quest'ultima, neppure nell'ipotesi di ridotta capacità di intendere e di volere.
Cass. pen. n. 13010/1989
L'accertamento sull'infermità di mente dell'imputato deve essere compiuto in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui il fatto medesimo è stato commesso. L'indagine già esperita in altro procedimento non è vincolante nel successivo giudizio poiché la malattia precedentemente diagnosticata può essere al momento guarita o attenuata o localizzata ad una determinata sfera di attività.
Cass. pen. n. 10252/1988
Sussiste autonomia concettuale tra diminuente per vizio parziale di mente (che inerisce strettamente alla persona ed alla sua imputabilità) e gravità del reato, fondata sui criteri oggettivi e soggettivi dettati dall'art. 133 c.p. nessuno dei quali interessa la sfera della funzione mentale se non, indirettamente, per ciò che attiene alla intensità del dolo. Trattasi, perciò, di concetti diversi e separati, che attengono ad aspetti differenziati ed autonomi del rapporto agente — reato (e del fatto materiale in questo compreso), e la cui valutazione, ancorché naturalmente contestuale, non implica necessità alcuna di interdipendenza o di reciproca influenza. Talché nulla vieta di ritenere e valutare il fatto — reato in conformità dei criteri surricordati (adeguando concretamente la sanzione al livello di gravità ritenuta) e, nel contempo, di ravvisare la diminuente de qua, con la riduzione di pena che consegue ai sensi della legge, e che ricomprende ogni risvolto legato all'accertata compromissione della facoltà di intendere o di volere.
Cass. pen. n. 8719/1988
Il dolo eventuale — inteso come atteggiamento di accettazione del rischio di un certo risultato — è compatibile con la seminfermità mentale, a meno che non si dimostri in concreto che la malattia incideva su un particolare aspetto di quell'atteggiamento, alterandolo in modo sostanziale.
Cass. pen. n. 5815/1987
Il vizio parziale di mente va considerato come elemento accidentale del reato, e quindi non può essere preso in considerazione dal giudice della impugnazione ove non formi oggetto di uno specifico punto di gravame o non sia, a questo, essenzialmente connesso.
Cass. pen. n. 13350/1986
Ai fini della configurabilità del vizio parziale di mente non basta la sussistenza in soggetto tossicodipendente di semplici anomalie del carattere o di manifestazioni a tipo nevrotico di natura episodica o sporadica, ma occorre il riscontro di una condizione patologica che incidendo sullo stato di mente dell'imputato sia tale da scemare in modo apprezzabile le sue capacità intellettive e volitive.
Cass. pen. n. 1574/1986
Nel nostro sistema giuridico — penale il vizio parziale di mente non è incompatibile con l'elemento soggettivo del reato in quanto implicano due concetti operanti su piani diversi: l'uno riconduce alla imputabilità del soggetto, secondo la nozione fornita dall'art. 85 c.p. ossia a una condizione personale il cui contenuto è la capacità di intendere e di volere, l'altro al rapporto tra il volere del soggetto e un determinato atto preveduto dalla legge come reato; consegue che il reato commesso da un seminfermo di mente non si sottrae all'indagine relativa all'elemento soggettivo per accertare se esso sia attribuibile alla sua volontà.
Cass. pen. n. 3732/1985
La seminfermità mentale e le circostanze aggravanti della premeditazione e del motivo abietto o futile operano su piani distinti: l'una (la seminfermità) è aspetto della capacità di intendere e di volere, ossia dell'imputabilità, la quale è a sua volta uno status in base al quale l'autore di un fatto costituente reato è ritenuto responsabile dei suoi atti e quindi soggetto di diritto penale; le altre ineriscono invece al dolo, che è qualificato più intensamente nel caso di persistenza del proposito criminoso, sia in quello di abnormità del movente. Il seminfermo di mente è pertanto capace di nutrire un dolo (o una colpa) di intensità o di grado pari a quello del sano di mente e di persistere nell'intento criminoso, nonché di valutare l'eventuale abnormità o futilità del movente. L'incompatibilità è invece sussistente, quando le menzionate circostanze aggravanti siano espressioni o manifestazioni dell'essenza stessa dell'infermità psichica.
Cass. pen. n. 2079/1985
La circostanza aggravante del motivo futile non è astrattamente incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente, dovendo di volta in volta il giudice del merito accertare la reale incidenza dell'infermità sulla concreta sussistenza del movente, quale causa psichica dell'azione umana al reo imputabile.
Cass. pen. n. 10811/1984
L'aggravante della premeditazione e l'attenuante del vizio parziale di mente non sono in linea di principio incompatibili e quindi possono coesistere, eccetto il caso in cui vi sia identità fra la premeditazione e l'idea fissa ossessiva costituente l'essenza dell'infermità mentale ravvisata, poiché in tal caso non possono sussistere, per motivi patologici, le controspinte morali ed etiche avversanti e bilancianti il proposito delittuoso.
Cass. pen. n. 460/1984
Lo stato di senilità non può considerarsi alla stregua di un'infermità capace di produrre un turbamento patologico nel processo intellettivo o volitivo, a meno che assuma caratteristiche cliniche speciali, come la demenza senile, le forme paranoidi o altre forme morbose rilevanti ai fini dell'infermità mentale.
Cass. pen. n. 8394/1981
Perché ricorra il vizio parziale di mente non basta una qualsiasi deviazione della funzione mentale ma occorre che la diminuzione delle facoltà intellettive e volitive dipenda da un'alterazione patologica clinicamente accertabile, corrispondente al quadro tipico di una determinata malattia.
Cass. pen. n. 8862/1980
L'infermità totale o parziale di mente va intesa come uno stato patologico e quindi esulano dalla sua nozione quelle anomalie del carattere o altre anormalità - quali le psicopatie - che, pur influendo sul processo di determinazione o di inibizione, non sono, tuttavia, suscettibili di alterare la capacità di intendere e di volere. Il vizio, totale o parziale di mente, deve, in altri termini, dipendere sempre da uno stato patologico, che alteri il processo intellettivo o quello della volontà, annullando o scemando grandemente la capacità di intendere e di volere. (Nella specie era stata diagnosticata una "psicopatia disaffettiva").