Art. 89 – Codice penale – Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere , risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita [95, 108 2, 148, 219; c.p.p. 70, 305, 507].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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