Cass. pen. n. 11878 del 12 dicembre 1985
Testo massima n. 1
In tema di sequestro a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., la speciale attenuante della dissociazione, prevista nel quinto comma di detta norma non può essere invocata dal coimputato per il solo fatto di aver collaborato con gli inquirenti, mentre è necessario un suo apporto decisivo per l'individuazione e per la cattura dei concorrenti.