Cass. pen. n. 1633 del 16 febbraio 1985
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, è irrilevante che il concorrente non abbia partecipato alla ripartizione del riscatto, potendo agire non per un interesse economico proprio, ma per assicurare ad altri l'ingiusto profitto.
Testo massima n. 2
Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, reato complesso e permanente a consumazione anticipata, il momento commissivo si compie non già con la cessazione della permanenza, ma quando la vittima venga a perdere la sua libertà personale. La fase successiva del mantenimento dell'ostaggio in istato di prigionia attiene al momento consumativo del reato.