Cass. pen. n. 3114 del 4 aprile 1985
Testo massima n. 1
In tema di reato di calunnia, il difensore non può essere chiamato a rispondere della sussistenza dei fatti denunziati solo quando la prestazione professionale si limiti ad espletare il mandato nei limiti consentiti dalla legge, e non, invece, quando, si lasci coinvolgere volontariamente nell'azione criminosa posta in essere dal cliente.