Cass. pen. n. 8658 del 8 ottobre 1985

Testo massima n. 1


Il sequestro di persona a scopo di estorsione è reato permanente a consumazione anticipata, nel senso che per la sua consumazione è sufficiente che la vittima sia privata della sua libertà di locomozione, non essendo richiesto né che cessi la permanenza né che sia pagato il riscatto. Pertanto, il tentativo è ipotizzabile solo nei limiti in cui non sia iniziata la privazione della libertà dell'ostaggio, pur essendo stati posti in essere atti idonei inequivocabilmente diretti a tal fine.

Testo massima n. 2


In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini dell'attenuante speciale della dissociazione ex art. 630, quarto comma, c.p. occorre una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, cioè, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni.

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