Cass. pen. n. 13907 del 6 dicembre 1986
Testo massima n. 1
La nullità dell'interrogatorio non inficia la sostanza delle dichiarazioni rese, e quindi non esclude il delitto di calunnia, quando le dichiarazioni medesime, per il loro tenore e per l'organo che le abbia ricevute, siano idonee a costituire la falsa incolpazione.