Cass. pen. n. 3824 del 17 maggio 1986

Testo massima n. 1


Per configurarsi il reato di estorsione è sufficiente che la minaccia, che è elemento costitutivo, sia tale da incutere una coercizione dell'altrui volontà ed a nulla rileva che il soggetto passivo in effetti non si sia intimidito né rileva la misura dell'intensità del proposito dell'agente riguardo alla realizzazione del male minacciato.

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