Cass. pen. n. 4554 del 28 maggio 1986
Testo massima n. 1
La querela, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. c.c., giacché per la sua validità non è necessario l'uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che da tutto il contesto dell'atto si estenda chiaramente la non equivoca manifestazione di volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto denunziato.