Cass. pen. n. 11455 del 10 novembre 1987

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto di calunnia, l'omessa indicazione di elementi ulteriori, idonei a suffragare la falsa accusa mossa agli incolpati nominativamente indicati, non rende la falsa incolpazione né assurda né inverosimile e non esclude, quindi, la oggettiva idoneità della denuncia a determinare indagini da parte dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa a ritenuta irrilevanza di mancato riconoscimento in sede di ricognizione fotografica delle persone falsamente indicate come autori di rapine, trattandosi di fatto successivo alla consumazione del reato, già compiutamente realizzato).

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