Cass. pen. n. 855 del 27 gennaio 1987

Testo massima n. 1


La bolletta doganale è atto pubblico di fede privilegiata perché caratterizzata da attestazione di verità circa fatti percepiti al pubblico ufficiale; trattasi di fattispecie documentale a formazione progressiva che trae origine da una dichiarazione di parte presentata dallo spedizioniere doganale, cui segue la verificazione delle merci, l'apposizione del risultato della visita da parte del funzionario doganale, il versamento di quanto prescritto e la registrazione. Pertanto la falsa formazione di tali documenti da parte di pubblico ufficiale integra il delitto di falso in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p., e non le meno gravi ipotesi di cui agli artt. 483, 489 c.p.

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