Cass. pen. n. 9364 del 24 agosto 1987
Testo massima n. 1
In tema di estorsione, la ratio dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 629, secondo comma, c.p., si lega alla obiettiva pericolosità del fatto e alla maggiore efficacia intimidatrice della presenza di più persone, ancorché la violenza o minaccia sia stata posta in essere da una sola persona. Ne consegue che — all'infuori di un concorso circoscritto alla fase di preparazione o ideazione del delitto, in cui sarà applicabile, ricorrendone gli estremi, la norma dell'art. 112, n. 1, c.p. (cinque o più persone) — sussiste l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 c.p., anche nel caso di due o più compartecipi.