Cass. pen. n. 9454 del 1 settembre 1987

Testo massima n. 1


Il reato di estorsione si consuma con la consegna da parte della vittima della somma di denaro al richiedente. È irrilevante che l'autore dell'estorsione abbia mantenuto il possesso delle cose profitto di reato per un periodo anche estremamente breve e che le cose stesse siano state recuperate poco dopo per il predisposto intervento della polizia o di terzi. (Nella fattispecie è stato escluso che, pur essendo durato pochi istanti il possesso conseguito dal reo, fosse configurabile il tentativo, invece del reato consumato).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE