Cass. pen. n. 9824 del 15 settembre 1987

Testo massima n. 1


In tema di estorsione, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante delle «più persone riunite» non è necessaria la simultanea presenza fisica di più persone nel luogo e nel momento della consumazione del delitto, ma è sufficiente che la condotta estorsiva venga posta in essere da una pluralità di soggetti agenti in concorso e che il carattere solidale dell'azione costrittiva, sia percepito dal soggetto passivo, il quale si renda conto, cioè, che più persone si sono coalizzate ai suoi danni.

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