Cass. pen. n. 10991 del 14 novembre 1988
Testo massima n. 1
Quando più soggetti partecipano ad un furto e uno di essi riesce ad impossessarsi di alcune cose soltanto, mentre gli altri compartecipi non riescono ad impossessarsi di altre, alla cui sottrazione era diretta la consumazione criminosa, ricorre l'ipotesi di un unico reato di furto consumato, e non già di furto in parte consumato, in parte tentato, dovendosi in tal caso considerare unica la risoluzione e unico l'evento realizzato, costituito dalle cose già sottratte.