Cass. pen. n. 16210 del 22 novembre 1989
Testo massima n. 1
Il delitto di truffa si distingue da quello di furto per il modo in cui l'agente realizza il profitto: nella truffa (art. 640 c.p.) è la vittima, indotta in errore con artifici e raggiri, che fà si che l'agente consegua il profitto; nel furto (art. 624 c.p.) il profitto viene realizzato dall'impossessamento della cosa «invito domini», senza alcuna partecipazione di che ne ha la signoria, nella ininfluenza dell'uso di un qualsiasi mezzo fraudolento (art. 625, n. 2 detto codice), ponendosi questo solo come strumento di cui l'agente si avvale per poter sottrarre la cosa al controllo di chi la detiene. Ne consegue che chiunque si impossessa di energia elettrica evitando, con qualsiasi mezzo, il controllo predisposto per misurarne il consumo commette furto e non già truffa. (Fattispecie di sottrazione di energia elettrica mediante artificiose manipolazioni sul misuratore installato dall'ente fornitore).