Cass. pen. n. 17420 del 18 dicembre 1989

Testo massima n. 1


Il momento consumativo del furto coincide con l'acquisita disponibilità, anche se per un breve periodo, dell'oggetto conseguente allo spossessamento del detentore, non essendo concepibile il possesso del bene da parte di un altro soggetto senza il consenso del detentore medesimo. Nessuna influenza esercita sull'avvenuta consumazione del reato il fatto che il derubato abbia potuto seguire l'operato dell'agente nell'iter criminoso e recuperare la refurtiva.

Normativa correlata

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE