Cass. pen. n. 5202 del 13 aprile 1989
Testo massima n. 1
Il concetto di edificio o di altro luogo destinato ad abitazione, di cui all'art. 625 n. 1. c.p., abbraccia non solo gli ambienti nei quali le persone svolgono la loro normale attività, ma anche quei locali, come le scale, che, pur non essendo normalmente adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato e ne formano immediata appartenenza.