Cass. pen. n. 11791 del 24 agosto 1990

Testo massima n. 1


In materia di impugnazioni, l'istanza con la quale le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello e indicano al giudice la pena, a norma dell'art. 599, comma secondo, nuovo c.p.p., è ammissibile anche se la richiesta è proposta per la prima volta nel dibattimento d'appello, non occorrendo che sia stata già infruttuosamente proposta nella pregressa fase degli atti preliminari.

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