Cass. pen. n. 1702 del 8 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Lo stato di necessità non può essere invocato da colui che guida senza patente quando sussista la possibilità di ovviare al pericolo altrimenti, sicché l'esimente di cui all'art. 54 c.p. non è applicabile quando non sia stata dimostrata l'assoluta impossibilità di ricorrere a mezzi di trasporto diversi per provvedere all'opera di soccorso. La valutazione della situazione concreta rientra nei compiti del giudice di merito, comportando un apprezzamento in punto di fatto.